Art. 108 Condizione per la partecipazione alle gare

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici é richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara é esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2. Ai sensi del DM Infrastrutture del 24 aprile 2014, in vigore dal 27/04/2014, il richiamo all'articolo 109, comma 2, si intende riferito all'articolo 1 del citato DM che individua il seguente nuovo elenco di categorie OS a qualificazione obbligatoria; Successivamente l’art. 12 comma 3 del DL 47/2014, come convertito dalla L 80/2014, in vigore dal 28/05/2014, ha disposto che il richiamo, contenuto nell’articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all’articolo 109, commi 1 e 2, del presente regolamento, si intende riferito al comma 2 dell’art.12 dello stesso DL 47/2014

2. Nel bando di gara é indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.]