Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[[1. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non é in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.] (Ai sensi del DM Infrastrutture del 24 aprile 2014, in vigore dal 27/04/2014, il richiamo all'articolo 109, comma 2, si intende riferito all'articolo 1 del citato DM che individua il seguente nuovo elenco di categorie OS a qualificazione obbligatoria: OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS32, OS33, OS34, OS35; comma abrogato dall’art.12 comma 3 del DL 47/2014 come convertito dalla L 80/2014 in vigore dal 28/05/2014 che definisce il seguente nuovo delle categorie OS a qualificazione obbligatoria: OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS33, OS34, OS35)

[2. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7.]

il presente comma é stato annullato dal d.P.R. 30/10/2013, in vigore dal 14/11/2013, in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie» successivamente l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 151/2013, in vigore dal 31/12/2013, ha disposto che le norme annullate continuano a trovare applicazione fino a nuove disposizioni regolamentari sostitutive e, in ogni caso, non oltre la data del 30/09/2014, tuttavia il decreto è decaduto per mancata conversione in legge con effetti dal 01/03/2014; si veda ora l'articolo 12, comma 9, del DL 47/2014 come convertito dalla L 80/2014 in vigore dal 28/05/2014

[3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.] comma abrogato dall'art. 12, comma 3 del DL 47/2014 come convertito dalla L 80/2014 in vigore dal 28/05/2014

4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all'articolo 176, comma 7, del codice.]