Art. 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara é stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. ]