Art. 113 Dialogo competitivo

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali la stazione appaltante dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 58, commi 7 e 8, del codice.

2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del codice, é assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.

3. Ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilità, la stazione appaltante inserisce l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto dall'aggiudicatario del dialogo é inserito nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera. ]