Art. 135 Limiti di garanzia

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. La garanzia di cui all'articolo 132, é prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente.

2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo. ]