Art. 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla società di progetto esecutrice un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la garanzia di subentro é, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del contraente.

2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata é attestata da dichiarazione del contraente, indicante l'ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.

3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, dà comunicazione al finanziatore ed al garante, assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per attivarsi a porre rimedio all'eventuale situazione di inadempienza e un termine non inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalità previste dall'articolo 130, comma 2, e dall'articolo 133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 134, comma 7, che intenda sostituirsi nel contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro trenta giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.

5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il contraente o il sostituto non si prestino alla stipula dell'atto di novazione, il committente dichiara risolto il contratto e attiva la garanzia globale di esecuzione.]