Art. 217 Documenti da fornirsi al collaudatore
1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;
n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;
p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);
q) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.
2. É facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
3. In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.
4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.