Art. 241 Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM BENI CULTURALI N.154/2017, IN VIGORE DAL 11/11/2017

[1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.

2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.

3. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.

4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.]