Art. 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi é svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni.

2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:

a) all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;

c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;

d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;

e) le decisioni sono assunte a maggioranza;

f) redige i verbali delle singole riunioni;

g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante. ]