Art. 259 Concorso di idee

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il concorso di idee é finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico economica;

e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;

i) data di pubblicazione.

3. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. ]