Art. 339 Norme applicabili

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

a) nell'articolo 1 (ambito di applicazione);

b) nell'articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV, del codice;

c) nell'articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;

d) nell'articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore);

e) nell'articolo 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore);

f) nell articolo 6 (documento unico di regolarità contributiva);

g) nell'articolo 7 (sito informatico presso l'Osservatorio);

h) nell'articolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono anche agli enti aggiudicatori;

i) nell'articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera);

l) nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), con esclusione dell'articolo 91 (decadenza dell'attestazione di qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 230 del codice, fermo quanto previsto dall'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;

m) nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 95 (requisiti del concessionario), 96 (requisiti del proponente e attività di asseverazione);

n) nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda (appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105 (lavori di manutenzione), 106 (disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici), 111 (esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dei beni immobili), 112 (valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta);

o) nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione delle offerte), con esclusione degli articoli 121, comma 1 (offerte anomale ), nel caso in cui gli enti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, del codice utilizzino un diverso criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito presentare offerte, e122, comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche);

p) nell'articolo 151 (sicurezza nei cantieri);

q) nell'articolo 170 (subappalto e cottimo);

r) nella parte IV, titolo II, capo I (requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione), capo II (criteri di selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli articoli 278 (finanza di progetto nei servizi), 280 (garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione), 287 (accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione), 279, commi 1 e 2 (progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture);

s) nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 206 del codice e fatta salva l'applicazione dell'articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento.

4. Relativamente agli appalti di forniture, gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di prevedere nell'avviso di gara o nell'invito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di paesi terzi di cui all'articolo 234, comma 1, del codice supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.]