Art. 340 Requisiti di qualificazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1 I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:

a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;

b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;

c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;

d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;

e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.

4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.]