Art. 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all'articolo 339 e le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.]