Art. 7 Sito informatico presso l'Osservatorio
ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016[1. L'Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell'Osservatorio, rende noto le modalità di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalità può essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
2. Le modalità di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.
3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell'Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l'Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.
4. La banca dati di cui al comma 3 é disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L'accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, é gratuito e aperto al pubblico. ]