Art. 89 comma 11 - MINISTERO INFRASTRUTTURE (Decreto 10 novembre 2016 n. 248) CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE

«Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

(G.U. n. 3 del 4-01-2017)

[in vigore dal 19-01-2017]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti pubblici»;

Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione e soccorso istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;

Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, stante la specificità dei lavori riguardanti tali categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina in quanto riguarda l'esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'ambito delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica e nonché per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica incolumità di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno);

Ritenuto, altresì, di prevedere un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti dal presente decreto e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;

Adotta il seguente regolamento:



Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.



Art. 2. Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) OG 11 Impianti tecnologici;

b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;

f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;

g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;

i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;

m) OS 18-B Componenti per facciate continue;

n) OS 21 Opere strutturali speciali;

o) OS 25 Scavi archeologici;

p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

q) OS 32 Strutture in legno.



Art. 3. Requisiti di specializzazione

1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

1) categoria OS 3: 40 per cento;

2) categoria OS 28: 70 per cento;

3) categoria OS 30: 70 per cento.

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.



Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.



Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato A



OG 11: Impianti tecnologici.

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.



OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.



OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.



OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state gia' realizzate o siano in corso di costruzione.



OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.



OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.



OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili.

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.



OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.



OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.



OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.



OS 18-B: Componenti per facciate continue.

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.



OS 21: Opere strutturali speciali.

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.



OS 25: Scavi archeologici.

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.



OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.



OS 32: Strutture in legno.

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

Relazione

MIT Nota 5 gennaio 2017

Codice Appalti: Ok alle opere Superspecialistiche

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Regolamento recante individuazione delle opere



Nell’ambito dei decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, è’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.3 del 4-1-2017).

Il testo contiene l’elenco delle opere ‘superspecialistiche’ per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. E’ l’elenco delle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, e, ai sensi dell’articolo 105 comma 5, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.

Il decreto conferma l’elenco previgente, prevedendone inoltre l’integrazione con l’inserimento della categoria OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (Strutture in legno). Ciò in presenza di due esigenze specifiche: garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE.

Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere.

Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 83 del codice.

E' infine previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto, a seguito del quale si procederà all'aggiornamento del testo.