Articolo 108 Finalità dell’avvalimento

1. Mediante l’avvalimento di cui all’articolo 89 del codice l’impresa ausiliata ottiene dall’impresa ausiliaria la messa a disposizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto di appalto o di concessione di lavori, servizi o forniture oppure per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, in cambio di un corrispettivo in denaro oppure di altra utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale.

2. In caso di avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, tra l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile.