Articolo 121 Qualificazione da parte di imprese singole in forma di società commerciali o cooperative

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente titolo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) autocertificazione inerente l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) autocertificazione inerente il possesso del sistema di gestione per la qualità di cui all’articolo 115, comma 2;

c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 116, secondo lo schema indicato nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero attestazione SOA in corso di validità, ai sensi dell’articolo 116, comma 3;

d) per i requisiti di ordine speciale:

1) adeguata capacità economica e finanziaria: bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell’impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 117, comma 3;

2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa: il possesso di detta idoneità è dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all’articolo 117, comma 4, dai CEL di cui ai modelli di cui all’allegato F indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del sistema di qualificazione, tramite il casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice, ovvero, per i lavori eseguiti all’estero, la documentazione di cui all’articolo 92;

3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:

3.1. estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa e dei direttori tecnici. Per il personale non presente in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto;

3.2. per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai direttori tecnici, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati, attestante il possesso dei titoli di studio e abilitativi di cui all’articolo 119 e le esperienze acquisite in qualità di responsabile della condotta dei lavori, di cantiere o di progetto, come da modello in allegato nelle istruzioni disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I direttori tecnici indicano gli estremi dei certificati lavori presenti sul casellario informatico, ovvero allegano la analoga documentazione probante, attestanti il possesso dell’esperienza dichiarata. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici contiene anche la dichiarazione concernente l'unicità dell'incarico ricoperto nei confronti dell’impresa istante.

3.3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 117, comma 5, lett. c) e d).