Art. 349 Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nella parte II, titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario.

2. Per i lavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nel paese beneficiario.

3. La verifica di conformità di servizi e di forniture è espletata secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di collaudo può essere nominato un membro designato dal paese beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa.]